Accessibilità web

Obblighi di accessibilità nel procurement dei prodotti ICT, dall’hardware al Web

Materiali didattici curati da Roberto Scano

Fonte materiali. I materiali sono stati prodotti da Roberto Scano in occasione del raduno dei Responsabili della Transizione al Digitale, a Matera l’8 aprile 2019, organizzato nell’ambito dell’iniziativa LaPaDigitale.

Accessibilità: per chi non vede

  • Necessità di un supporto software che “legga” qualsiasi informazione utile all’utente.

  • Tutte le informazioni devono quindi essere fornite anche in forma testuale “leggibile” dalle tecnologie assistive.

  • Chiara identificazione delle funzionalità presenti nella pagina con lettura in modo ordinato (es: compilazione di moduli).

  • Possibilità di identificare i blocchi di informazione e di scegliere se “leggerli”.

Accessibilità: per chi vede con problemi

  • Per gli ipovedenti, vi è la necessità di poter ingrandire i caratteri e che vi sia un adeguato contrasto tra il testo e lo sfondo.

  • Per chi è soggetto a disabilità legate ai colori, vi è la necessità di poter ottenere informazioni e di interagire senza identificazione di un determinato colore.

  • In generale, la possibilità di ingrandire aree dello schermo e/o di poter selezionare un’impostazione di colori ad alto contrasto.

Accessibilità: per chi non sente

  • Necessita di funzionalità all’interno del sistema operativo che consentano di fruire in modo visivo delle informazioni fornite tramite audio (es: avvisi di errori di sistema).

  • Possibilità di utilizzare formati di visualizzazione di animazioni e video con sottotitolazione degli stessi.

Accessibilità: per disabilità motorie

  • Necessita di funzionalità all’interno del sistema operativo che consentano di poter interagire senza l’uso di mouse e/o periferiche di puntamento.

  • Possibilità di poter attivare le combinazioni di tasti in modo differenziato (stiky keys).

  • Necessita che le aree cliccabili siano sufficientemente distanziate l’una dall’altra.

Accessibilità: per problemi cognitivi

  • Ogni tipologia di problematica cognitiva necessita di specifiche soluzioni (software e/o hardware).

  • In generale, è possibile garantire una comprensione delle interfacce mantenendo l’uso di comandi ed istruzioni conosciuti dall’utente, ereditando quindi le interfacce dell’ambiente operativo.

Problemi di accessibilità informatica

Applicazioni software e sistemi operativi

  • Accessibilità delle interfacce e controlli di navigazione

Hardware

  • Accessibilità delle periferiche

Web

  • Accessibilità dei contenuti per il web

  • Accessibilità dei programmi di navigazione

  • Accessibilità dei programmi di sviluppo

Accessibilità Web

Raccomandazioni di riferimento

Il Web e l’accessibilità

La forza del web sta nella sua universalità. L’accesso da parte di chiunque, indipendentemente dalle disabilità, ne è un aspetto essenziale. Tim Berners Lee, Inventore del Web, Fondatore del W3C.

Accessibilità in Europa: la direttiva per il Web (WAD)

Il 2 dicembre 2016 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici entrata in vigore il 22 dicembre 2016, (WAD - Web Accessibility Directive).

Link alla Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016.

Direttiva UE su accessibilità Web: obiettivi

L’obiettivo della direttiva è quello di migliorare l’accessibilità dei siti web e della applicazioni mobili armonizzando le varie disposizioni nazionali sul tema.

La direttiva riguarda sia i siti web che le applicazioni mobili di enti pubblici con un numero limitato di eccezioni. L’articolo 2 afferma anche che gli Stati membri possono mantenere (o introdurre) misure conformi al diritto dell’Unione che vanno oltre i requisiti minimi per l’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili stabiliti dalla direttiva.

Direttiva UE su accessibilità Web: la specifica tecnica

Dal punto di vista tecnico la Commissione Europea pubblicherà entro 24 mesi dall’entrata in vigore della direttiva una specifica tecnica dettagliata per i siti web e le applicazioni mobili.

In assenza della pubblicazione della specifica tecnica dovrà essere presa come riferimento la norma europea “EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe” (le pertinenti disposizioni per i contenuti dei siti web e per i contenuti delle applicazioni mobili).

A partire dai sei mesi successivi alla pubblicazione della direttiva, la Commissione potrà aggiornare il riferimento alla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) in modo da far riferimento ad una versione più recente di questo standard, o ad una norma europea che la sostituisce, rispondente ai requisiti di accessibilità di cui all’articolo 4 e garantire almeno un livello di accessibilità equivalente a quello garantito dalla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Norma tecnica EN 301 549 v. 2.1.2 (08-2018)

Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT:

  • Prestazioni funzionali

  • Requisiti generici

  • ICT con comunicazione vocale bidirezionale

  • ICT con funzionalità video

  • Hardware

  • Web

  • Documenti non Web

  • Software

  • Documentazione e servizi di supporto

  • ICT che fornisce ritrasmissione o accesso al servizio di emergenza

  • Allegati:

    • Relazione tra EN 301 549 e i requisiti essenziali della direttiva 2016/2102

    • Relazione tra requisiti e dichiarazioni di prestazione funzionale

    • Determinazione della conformità

HARMONISED EUROPEAN STANDARD - Accessibility requirements for ICT products and services.

WCAG 2.1. Nuovi (17) criteri di successo

W3C WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines - Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web tradotte in italiano).

Importante

Le linee guida per l’accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.1 comprendono una grande varietà di raccomandazioni per consentire una maggiore accessibilità ai contenuti web. Seguendo queste linee guida si renderanno accessibili i contenuti ad un più ampio numero di persone con disabilità, tra le quali cecità e ipovisione, sordità e perdita dell’udito, limitazioni motorie, disabilità del linguaggio, fotosensibilità nonché combinazioni di queste, e si migliorerà in parte l’accessibilità anche per chi ha disturbi dell’apprendimento e/o limitazioni cognitive. Le linee guida non potranno comunque ritenersi esaustive per tutte le esigenze degli utenti con tali disabilità. Le WCAG 2.1 sono linee guida per l’accessibilità dei contenuti Web applicabili a dispositivi desktop, laptop, tablet e mobili. Seguirle aiuterà a rendere i contenuti Web più usabili dagli utenti in generale.

I criteri di successo per le WCAG 2.1 consistono in istruzioni testabili che non dipendono dalla tecnologia utilizzata.

Direttiva UE su accessibilità Web: onere sproporzionato e dichiarazione di accessibilità

La direttiva, all’articolo 5, introduce anche il concetto di onere sproporzionato per le pubbliche amministrazioni ma vi sarà anche l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare la dichiarazione di accessibilità secondo un modello che verrà fornito dalla Commissione (art. 7) entro 24 mesi dall’entrata in vigore della direttiva.

Direttiva UE su accessibilità Web: la dichiarazione di accessibilità

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (1).

La dichiarazione di accessibilità includerà:

  • Una spiegazione in merito alle parti del contenuto che non sono accessibili, e le ragioni relative all’inaccessibilità e, se del caso, le alternative accessibili previste;

  • Una descrizione e un link a un meccanismo di feedback che permetterà a chiunque di comunicare all’Ente pubblico interessato in merito a problematiche riguardanti il proprio sito web o applicazioni mobili che non permettono di soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all’articolo 4 e per richiedere le informazioni escluse (ai sensi degli articoli 1 (4) e 5);

  • Un link alla procedura di esecuzione di cui all’articolo 9, a cui si può ricorrere in caso di risposta insoddisfacente alla notifica o alla domanda.

Direttiva UE su accessibilità Web: programmi formativi

Gli Stati membri garantiranno che gli enti pubblici diano una risposta adeguata alla notifica o richiesta entro un ragionevole periodo di tempo; gli Stati membri inoltre promuoveranno e faciliteranno i programmi di formazione, in materia di accessibilità dei siti web e applicazioni mobili, per le parti interessate e per il personale di enti pubblici.

I corsi saranno progettati per insegnare come creare, gestire e aggiornare il contenuto accessibile di siti web e applicazioni mobili.

Direttiva UE su accessibilità Web: il Monitoraggio

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici [notificata con il numero C(2018) 6560].

Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della direttiva, la Commissione Europea fornirà una metodologia per effettuare il monitoraggio di siti web e applicazioni mobili (incluso un modello di report) e dopo cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva (e successivamente ogni tre anni), gli Stati membri presenteranno alla Commissione una relazione sui risultati del monitoraggio. Gli Stati membri informeranno la Commissione sull’Ente che si occuperà del monitoraggio e dei report e sull’Ente che si occuperà dell’applicazione della direttiva.

Direttiva UE su accessibilità Web: tempi di implementazione

Gli Stati Membri dovranno recepire i dettami entro il 23 settembre 2018, e dovranno applicare le misure nel seguente modo:

  • Siti web pubblicati dal 23 settembre 2018: applicazione della Direttiva a decorrere dal 23 Settembre 2019

  • Siti web esistenti prima del 23 settembre 2018: applicazione della Direttiva dal 23 Settembre 2020 (quindi i “vecchi” siti avranno un anno in più rispetto ai nuovi per aggiornarsi)

  • Mobile app: dal 23 Giugno 2021.

Novità

Normativa italiana:

  • Schema decreto legislativo (16 maggio 2018).

  • Decreto legislativo definitivo (10 agosto 2018 n. 106).

  • Linee guida AGID (xxxxxxxxxx2019).

Normativa europea:

  • Consultazione pubblica (18 maggio 2018)

  • Metodologia di monitoraggio e valutazione (12 ottobre 2018).

  • Modello di dichiarazione di accessibilità (12 ottobre 2018).

  • Recepimento aggiornamento norma EN 301549 v. 2.1.2 (20 dicembre 2018).

Norma tecnica europea armonizzata:

  • Approvazione finale (19 giugno 2018).

  • Pubblicazione (28 agosto 2018).

Traduzioni:

  • WCAG 2.1: traduzione ufficiale in lingua italiana (13 settembre 2018)

  • EN 301 549 v. 2.1.2: traduzione ufficiale in lingua italiana (30 novembre 2018).

Legge Stanca: cosa cambia (in sintesi)

  • Aggiornato il titolo (Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici).

  • Recepiti i dettami della direttiva UE 2016/2102.

  • Aggiornate le terminologie (art. 2).

  • Estesi i soggetti erogatori (art. 3).

  • Eliminato il bollino di accessibilità (art. 6).

  • Assegna compiti direttamente ad AGID di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità (art. 7).

  • Eliminati i decreti a favore di linee guida (art. 10 e 11).

LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4 ((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità' agli strumenti informatici)).

Art. 4 Legge 4/2004 Obblighi per l’accessibilità

  1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con le linee guida di cui all’articolo 11 sono necessari. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili consentita nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all’articolo 3-ter ed è adeguatamente motivata.

  2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui all’articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida.

Responsabile della transazione digitale

L’organizzazione sarà sicuramente un fattore critico per rispettare le nuove norme ed evitare di incorrere in sanzioni e responsabilità.

Per questo motivo, è cruciale il ruolo dei nuovi responsabili della transizione digitale (che dovrebbero essere già stati nominati da ciascuna amministrazione ai sensi del nuovo art. 17 CAD) con l’obiettivo di curare la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.

Difensore Civico Digitale - Interviene anche per i casi di mancata accessibilità

A seguito dell’istruttoria effettuata dagli Uffici dell’Agenzia e delle relative risultanze conclusive, emerge che gli atti amministrativi emessi direttamente dai diversi uffici e servizi del Comune di Palermo sono pubblicati in formato .pdf, come documenti-immagine e, quindi, non adeguatamente accessibili a persone con disabilità (cfr. art.23-ter, comma 5-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.).

Si ritiene, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita il Comune di Palermo “a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.”, rendendo accessibili i documenti emessi dai propri uffici e pubblicati in albo pretorio del proprio sito istituzionale, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Il documento originale non è quello cartaceo ma quello informatico (art. 23 ter CAD)

Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Non possiamo più sostenere la tesi che i documenti formati con le tecnologie ICT per essere validi devono essere sempre sostenuti da un documento cartaceo.

Art. 23-ter CAD comma 5 bis: documenti amministrativi informatici

I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Oltre ad essere obbligatoriamente in formato digitale, il documento amministrativo prodotto dalle PA DEVE essere accessibile.

Impatto per le PA

Necessario ripensare l’organizzazione documentale:

  • Predisporre modelli di documenti (carta intestata, modulistica) che siano strutturati e che consentano di generare documenti accessibili per la pubblicazione on line.

  • Adeguare le procedure di invio comunicazioni per garantire l’accessibilità dei documenti inviati (protocollo).

  • Verificare che i servizi erogati garantiscano a qualsiasi utente la possibilità di fruirne senza impedimenti.

  • Procedere all’adeguamento dei documenti all’interno del sito Web.

Accessibilità e pubblicità legale on line

Legge 18 giugno 2009, n. 69, Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).

A far data dal 1º gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n.4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della Valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

Decreto Legislativo n. 33/2013: Amministrazione Trasparente

Art. 7 - Dati di tipo aperto. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

Dati di tipo aperto

I dati che presentano le seguenti caratteristiche:

  1. Sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

  2. Sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

  3. Sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

PDF «scansionato» e trasparenza amministrativa

Un PDF generato da una PA e scansionato non è una buona soluzione né per la gestione quotidiana, né per la pubblicazione all’albo o in amministrazione trasparente.

Vedi documento ANAC.

Faq AgID su Accessibilità

Vedi le domande frequenti su accessibilità, sul portale AgID.

Evitiamo questi «orrori» di accessibilità


Check the Accessibility of a PDF Document - controlla l’accessibilità di un documento PDF

http://checkers.eiii.eu/en/pdfcheck servizio online di verifica.

Strumenti open source per le verifiche di accessibilità:

Strumenti open source per le verifiche di accessibilità (a cura di AgID):

Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici

Le linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici comprendono i seguenti documenti:

  • Allegato 1. Modello di dichiarazione di accessibilità sito Web e applicazione mobile

  • Allegato 2. Modello di autovalutazione

  • Allegato 3. Prodotti per la classe 22 della UNI EN ISO 9999:2017 relativa alla comunicazione e gestione dell’informazione.

Piattaforma online per la verifica del rispetto dei requisiti per l'accessibilità dei siti e servizi web della PA (https://form.agid.gov.it).